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[1]Il detentore che abbia tentato l'esportazione o la divisione del materiale archivistico, senza la prescritta, autorizzazione, e' punito con la multa da L. 2.000 a L. Alla stessa pena soggiace chi abbia tentato la distruzione o la dispersione del detto materiale.
[2]Alla multa e' aggiunta, la confisca, del materiale archivistico, ai sensi del Codice penale, qualora si tratti del proprietario del materiale medesimo.
[3]Nel caso in cui il colpevole raggiunga l'intento, la multa e' stabilita da L. 6000 a L. 24.000 oltre il pagamento di una indennita', pari al valore delle scritture.
[4]In tutti i casi sono fatte salve le disposizioni delle vigenti leggi doganali, quando l'esportazione tentata o consumata presenti gli estremi del contrabbando.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
