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Gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche, che abbiano omesso la denunzia di cui al 1° comma dell'art. 10, sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. Gli amministratori e gli impiegati delle stesse persone giuridiche pubbliche, che abbiano trasgredito alle disposizioni di cui all'art. 20, sono puniti con una ammenda da L. 1000 a L. 10.000.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
