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[1]Le alienazioni fatte contro i divieti contenuti nella presente legge sono nulle di pieno diritto.
[2]Tale nullita' e' dichiarata dal Governo del Re in confronto dei privati, tanto alienanti guanto acquirenti, quando intende esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dall'art. 22 della presente legge.
[3]Le relative norme sono determinate dal regolamento.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
