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[1]I proprietari, possessori o detentori di archivi privati o di materiale archivistico non possono inviare al macero scritture che, per la loro origine e per la loro natura, si presumono offrire interesse storico-politico, se non previa autorizzazione del Ministero dell'interno, al quale debbono far pervenire gli elenchi delle scritture medesime per il tramite della direzione di Archivio di Stato competente per territorio. Tale autorizzazione deve essere esibita alle cartiere, all'atto della cessione del materiale da macero.
[2]Per le carte provenienti da scarti di uffici statali o degli altri enti pubblici di cui alla lettera b), n. 11, dell'art. 1, e' fatto obbligo alle cartiere di richiedere ai venditori copia autentica degli elenchi degli scarti debitamente approvati.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
