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Spetta alle Soprintendenze archivistiche di esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione degli atti contemplati Della presente legge e di adempiere a tutte le relative attribuzioni, promuovendo, quando occorra, le determinazioni del Ministero dell'interno per l'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti all'Amministrazione a norma degli articoli 22 e 25.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
