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[1]Nel caso di trasferimento di proprieta' di archivi privati e' fatto obbligo alle parti interessate e, in caso di intervento notarile, anche al notaro, di darne notizia, all'atto stesso del trasferimento, alla Soprintendenza archivistica competente per territorio. E' fatto comunque divieto di scindere le serie costituenti detti archivi, i quali debbono essere conservati nella loro unita' ed integrita'.
[2]L'alienazione non puo' aver luogo se non nel Regno.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
