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[1]Gli archivi privati, le singole scritture che ne fanno parte ed ogni altra scrittura di particolare interesse storico, comunque in possesso di privati, non possono essere esportati dal Regno se non con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, su conforme parere della Giunta per gli Archivi del Regno.
[2]Il Ministero, entro il termine di sei mesi, puo' acquistare gli archivi o le scritture denunziati per la esportazione, al prezzo dichiarato dall'esportatore, non superiore in ogni caso a quello risultante dalla stima degli uffici di esportazione.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
