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[1]In caso di morte del proprietario, gli archivi per i quali e' stata fatta dichiarazione di interesse particolarmente importante rimangono di proprieta' comune dei soli coeredi appartenenti alla famiglia, salvo che il proprietario non abbia disposto altrimenti per testamento.
[2]Gli stessi coeredi provvedono, di comune accordo, alla conservazione ed alla custodia degli archivi.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
