Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963. Leggi il testo vigente →

[1]I proprietari, i possessori o detentori, a qualunque titolo, di archivi privati o di materiale archivistico che abbia interesse storico sono tenuti a darne, entro trenta giorni dalla loro acquisizione, notizia per iscritto al Prefetto della provincia, nella quale gli archivi si trovano o e' custodito il materiale archivistico.

[2]Il Prefetto trasmette la dichiarazione alla competente Soprintendenza archivistica.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-12-22;2006~art21 · fonte del testo

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