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[1]La riscossione dei diritti di archivio e' fatta mediante il rilascio di ricevuta staccata da apposito bollettario a madre e figlia.

[2]Il Soprintendente o il Direttore di Archivio versa quindicinalmente la somma introitata al competente Ufficio del Registro, previa esibizione del bollettario per gli opportuni controlli.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-12-22;2006~art17 · fonte del testo

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