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Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto sia consentito dalla natura degli atti e dalle leggi ed ordinamenti particolari relativi:
- a)agli Archivi di deposito delle Amministrazioni governativo centrali e provinciali ed anche ai rispettivi archivi correnti;
- b)agli Archivi degli Enti pubblici di cui alla lettera b), n. 1), dell'articolo 1.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
