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[1]Sono riuniti presso gli Archivi di Stato e le Sezioni di Archivio di Stato gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente al 1° gennaio Quelli fra i detti atti che, alla data, di entrata in vigore della presente legge, siano conservati presso archivi notarili distrettuali, con sede in comuni non capoluoghi di provincia, o presso archivi notarili mandamentali o comunali, possono essere riuniti presso sotto sezioni di Archivio di Stato, da istituire su domanda e a spese dei comuni interessati.
[2]Le modalita' relative al deposito degli atti notarili sono determinate dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
