Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963. Leggi il testo vigente →

[1]Lo Stato, per mezzo del Ministero dell'interno, provvede:

  • a)a conservare gli atti e le scritture di pertinenza dello Stato stesso, sia quelli riguardanti le sue Amministrazioni, sia quelli depositati negli archivi statali in virtu' di altre leggi o perche' abbiano importanza storica e scientifica riconosciuta;
  • b)a esercitare la vigilanza;

[2]1° sugli archivi degli enti parastatali, degli enti ausiliari dello Stato e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

[3]2° sugli archivi degli istituti di credito di diritto pubblico e delle associazioni sindacali;

[4]3° sugli archivi privati.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-12-22;2006~art1 · fonte del testo

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