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[1]Lo Stato, per mezzo del Ministero dell'interno, provvede:
- a)a conservare gli atti e le scritture di pertinenza dello Stato stesso, sia quelli riguardanti le sue Amministrazioni, sia quelli depositati negli archivi statali in virtu' di altre leggi o perche' abbiano importanza storica e scientifica riconosciuta;
- b)a esercitare la vigilanza;
[2]1° sugli archivi degli enti parastatali, degli enti ausiliari dello Stato e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
[3]2° sugli archivi degli istituti di credito di diritto pubblico e delle associazioni sindacali;
[4]3° sugli archivi privati.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
