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L'aumento di cui al precedente art. 1 sara' disposto gradualmente, nella misura di un milione all'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1942-43 fino a raggiungere il limite massimo dei 4.000.000 nell'esercizio 1945-46.
Testo in vigore dal 7 maggio 1940 al 22 dicembre 2008
