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Sono aumentati di lire 4 milioni annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della legge 30 maggio 1932-X, n. 720, dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1878, e dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1213.
Testo in vigore dal 7 maggio 1940 al 22 dicembre 2008
