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Gli atti e contratti afferenti le operazioni di escavazione, segatura, lavorazione e commercio dei marmi e delle pietre indicate nel precedente articolo sono soggetti alla registrazione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 32,69, e successive modificazioni, col pagamento della imposta fissa di registro.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-12-29;955~art4 · fonte del testo

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