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Per i sottufficiali che rivestano il grado di sergente alla data di entrata in vigore della presente legge non e' richiesta, ai fini della promozione a sergente maggiore e della nomina in servizio permanente, la frequenza del corso complementare di cui all'art. 3. Per gli stessi sottufficiali la promozione al grado di sergente maggiore ha luogo ad anzianita' e la permanenza minima nel grado e' ridotta a un anno. La promozione e' conferita nel limite dei posti di sergente maggiore vacanti che non debbono rimanere scoperti ai sensi del secondo comma del successivo art. 6. I primi avieri, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino gia' vincolati a ferma superiore a quella di trenta mesi o a rafferma, sono nominati, se idonei, sergenti, nel limite dei posti disponibili in tale grado. Ai primi avieri che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato con successo il corso complementare e posseggano un'anzianita' di servizio di anni cinque, calcolati dalla data di arruolamento volontario, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Dette disposizioni si applicano altresi' nei riguardi dei primi avieri che, per causa di servizio riconosciuta dal Ministero della difesa, non abbiano potuto frequentare il corso complementare e lo frequentino con successo entro il 31 luglio 1957, purche' gli stessi alla data di entrata in vigore della, presente legge abbiano cinque anni di servizio calcolati dalla data di arruolamento volontario.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1957 al 23 settembre 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-01-03;1~art5 · fonte del testo

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