Art. 18 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, dall'articolo 25 lettera c), lettera d), lettera e), della legge 29 luglio 1957, n. 634, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo aver effettuata la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui e di modifica delle condizioni contrattuali ai Ministeri del tesoro e dell'industria e del commercio. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che - qualora risulti che l'iniziativa non risponda alle finalita' economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono - il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento. Per i finanziamenti previsti dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive estensioni, dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, e dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo avere effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali al Ministro per il tesoro. I provvedimenti medesimi diverranno esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministro stesso - qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalita' economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono - non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesaine del provvedimento.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art18 · fonte del testo

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