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[1]Nei riguardi delle vedove e degli orfani, aventi diritto a trattamento di pensione di guerra a norma delle vigenti disposizioni, le tabelle G, H, I, L, annesse al R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.
[2]Nei casi pero' in cui la vedova e gli orfani abbiano diritto a cumulare con la pensione di guerra un trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, la pensione di guerra e' concessa nella misura stabilita dalle annesse tabelle G-1, H-1, I-1, L-1.
[3]Alle pensioni spettanti alle vedove ed agli orfani in virtu' dell'art. 35 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e' apportato un aumento del 10 per cento.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
