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La vendita del pane al pubblico puo' essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce "pane". Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio non possono rifornirsi contemporaneamente da piu' produttori per ciascuno dei tipi di pane di cui e' consentita la produzione e la vendita, e sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo di pane fornito con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, qualita' e quantita' di pane consegnato. Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane al quale si riferisce la distinta.

Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art9 · fonte del testo

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