Art. 7
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[1]Con decreto Reale, da emanarsi ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per l'applicazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 14 ottobre 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
