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[1]Il Ministro per la guerra e' autorizzato a cedere a pagamento agli ufficiali dei carabinieri Reali che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 2 della presente legge e che ne facciano richiesta, l'autovettura di proprieta' dell'Amministrazione militare loro assegnata a senso del R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 865, a condizione che gli acquirenti l'usino per servizio, con le stesse modalita' previste dal precedente art. 4, per un periodo di tempo non inferiore a diciotto mesi dalla data d'acquisto e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a quello rimanente per completare i cinque anni di effettivo esercizio, esclusi i periodi eventuali di giacenza in magazzino.

[2]Nel caso che prima dei suddetti termini l'acquirente venga a trovarsi in una posizione per la quale non e' prevista la concessione di autovetture, egli potra' disporre liberamente dell'autovettura di proprieta'; tuttavia al Ministero della guerra e' riservato l'esercizio della facolta' di rientrare in possesso della macchina.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1540~art6 · fonte del testo

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