Art. 3
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Gli ufficiali dell'Arma che ricoprono cariche alle quali, per il disposto del precedente art. 2, e' assegnata l'autovettura, perdono il diritto al cavallo, alla relativa indennita', alla razione foraggio e ad ogni altro assegno avente relazione al possesso del cavallo.
Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
