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Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, gia' date e declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 1. Esse saranno comunicate al prefetto della Provincia, dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate dopo la entrata in vigore della presente legge. Il prefetto ha facolta' di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico. Ove il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione e' valida per tutto il Regno. Contro il divieto del prefetto e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno, che decide, sentita la Commissione di cui all'art. 1. Il Ministro per l'interno puo', in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni di cui al 1° comma del presente articolo. Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 2.
Testo in vigore dal 5 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
