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Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state approvate, sotto il riflesso della morale e dell'ordine pubblico, dal Ministero dell'interno, al quale saranno comunicate. Il Ministro puo' sentire il parere di una speciale Commissione composta dal capo della Polizia, che la convoca e la presiede, da un rappresentante del Ministro per l'educazione nazionale, dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista dal capo della Divisione polizia amministrativa, da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori. In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci. In via normale, la decisione del Ministero sara' presa in un termine non superiore a quindici giorni.

Testo in vigore dal 5 giugno 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;599~art1 · fonte del testo

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