Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n.385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n.385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1970 al 1 gennaio 1994. 221 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 7 della legge 10 agosto 1950, n. 717, e' abrogato. La separata gestione di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 1950, n. 717, avra' termine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tutti i cespiti di tale gestione costituiti dal saldo delle posizioni debitorie e creditizie, dalle disponibilita' liquide e da ogni altra attivita' di compendio valutate in relazione al grado di esigibilita', scadenza, quotazioni dei cambi e valore di mercato, formeranno oggetto di apposito rendiconto da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro entro i successivi tre mesi. Il saldo netto di tale rendiconto verra' accreditato dall'istituto al Ministero del tesoro, il quale e' autorizzato ad utilizzarlo fino all'importo di lire 3.000.000.000 (tre miliardi) per partecipare all'aumento di capitale previsto dal precedente articolo 1. La parte residua del predetto saldo netto sara' pure conferita all'Istituto per essere destinata alla costituzione di un fondo di riserva speciale, al quale saranno imputate le eventuali perdite accertate in conseguenza delle operazioni statutarie effettuate. Alla data di cessazione dell'attivita' dell'Istituto l'eventuale rimanenza di tale fondo sara' versata al Tesoro dello Stato. Il servizio di ammortamento del prestito obbligazionario emesso a norma dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 717, continuera' ad essere effettuato dal Tesoro dello Stato in conformita' al successivo articolo 4 della legge stessaaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N.385.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-10-28;866~art4 · fonte del testo
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