Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1976 al 1 gennaio 1993. 341 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 33 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non puo' eccedere 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a 2 assi e 100 quintali per quelli a 3 o piu' assi. Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non puo' eccedere 60 quintali. Per gli autoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o piu' assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a 2 assi e 240 quintali se si tratta di veicoli a 3 o piu' assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali. Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere 400 quintali se a 4 assi; non deve eccedere 440 quintali se a 5 o piu' assi. Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse piu' caricato non deve eccedere 120 quintali. In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di 2 metri tra loro il peso massimo non deve superare 190 quintali. Chiunque circola con un veicolo che supera, salvo quanto disposto dall'articolo 121, i limiti di peso stabiliti dal presente articolo e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 200 mila"aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-05;313~art4 · fonte del testo
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