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[1]Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti a favore di persone di nazionalita' nemica in violazione delle disposizioni dell'art. 2 ovvero consente il ritiro di valori in violazione dell'art. 7, quinto comma, e' punito a norma dell'art. 355 della legge di guerra.

[2]Chiunque compie gli atti previsti dai primi due commi dell'art. 348 della legge di guerra, al fine di impedire il deposito di titoli o di valori ordinato ai sensi dell'art. 4, e' punito a norma dell'art. 348 medesimo.

[3]Chiunque omette di fare le comunicazioni prevedute nell'art. 7, nei termini ivi stabiliti, e' punito ai sensi dell'art. 347, primo comma, della legge di guerra. Eguale pena si applica per la omissione dell'inventario, parimenti previsto nell'art. 7.

[4]Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni nella denuncia, nell'inventario e nelle comunicazioni di cui sopra, e' punito ai sensi del secondo comma dello stesso art. 347.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art19 · fonte del testo

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