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[1]Il pubblico ufficiale che, nel procedere alla esecuzione di un prevedimento giudiziario o amministrativo, deve effettuare il pagamento di una somma di denaro o la consegna di titoli o valori a favore di persone di nazionalita' nemica, a' tenuto a seguire le modalita' prescritte dall'art. 3.

[2]La consegna di beni diversi da quelli indicati dal comma precedente, da parte di una pubblica autorita' o di un pubblico ufficiale, in un procedimento amministrativo o giudiziario, non puo' essere effettuata senza l'autorizzazione di cui all'art. 15, n. 1.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art11 · fonte del testo

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