E' vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna. Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscano in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie e' tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita la autorita' sanitaria. Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'autorita' sanitaria, deve essere sentito il parere della autorita' marittima.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366~art10 · fonte del testo

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