Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985. Leggi il testo vigente →

Nel caso che gli Ordinari diocesani contraggano mutui per la esecuzione dei lavori previsti dal precedente articolo, il contributo e' corrisposto direttamente all'istituto mutuante. Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonche' la, Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo. Per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti la garanzia e' prestata dai Comuni o dalle Province ovvero dalle Diocesi mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata, dello Stato e con deposito, della stessa presso la Cassa depositi e prestiti.

Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 3 giugno 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;168~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari