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La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1 gennaio 1980. 246810121518171920

Gli interventi su questo articolo(11)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 13 novembre 1987

2

Il Decreto 13 novembre 1987 (in G.U. 24/11/1987, n. 93) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acque per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989 a L. 10.516 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

Decreto 24 novembre 1989

4

Il Decreto 24 novembre 1989 (in G.U. 30/11/1989, n. 280) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1990-31 dicembre 1991 in L. 11.767 (undicimilasettecentosessantasette) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

Decreto 25 novembre 1991

6

Il Decreto 25 novembre 1991 (in G.U. 21/12/1991, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1992-31 dicembre 1993 in L. 13.261 (tredicimiladuecentosessantuno) per ogni Kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

Decreto 10 novembre 1993

8

Il Decreto 10 novembre 1993, (in G.U. 16/11/1993, n. 269), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 in L. 14.521 (quattordicimilacinquecentoventuno) per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

Decreto 28 novembre 1995

10

Il Decreto 28 novembre 1995 (in G.U. 21/12/1995, n. 297) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997 in L. 15.944 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

Decreto 27 novembre 1997

12

Il Decreto 27 novembre 1997 (in G.U. 09/01/1998, n. 6) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 1998-31 dicembre 1999, da L. 15.944 a L. 16.677 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

Decreto 21 dicembre 1999

15

Il Decreto 21 dicembre 1999 (in G.U. 04/01/2000, n. 2) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, e' elevata, per il biennio 1o gennaio 2000-31 dicembre 2001, da L. 16.677 a L. 17.261 per ogni KW di potenza nominate media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

L. 28 dicembre 2001, n. 448

18

con decorrenza dal 1 gennaio 2002

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27 comma 10) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980."

Decreto 11 dicembre 2001

17

Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 21/12/2001, n. 296) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, da L. 17.261 a L. 18.176 pari ad Euro 9,39 per ogni kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

Decreto 2 maggio 2002

19

Il Decreto 2 maggio 2002 (in G.U. 17/08/2002, n. 192) nel modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 21/12/2001, n. 296) ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica del decreto n. 10158 dell'11 dicembre 2001 citato nelle premesse, la misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 270 e' elevata, per il biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003, a 13 euro per ogni KW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni".

L. 28 dicembre 2001, n. 448 come modificata dalla L. 27 dicembre 2002, n.289

20

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 come modificata dalla L. 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto (con l'art. 27 comma 10) che "a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2003 al 18 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

27 versioni dal 1981

1981oggi
  1. 18 gennaio 2026 — oggiin vigoreper 9 mesi
  2. 31 dicembre 2023 — 18 gennaio 2026per 2 anni
  3. 30 marzo 2022 — 31 dicembre 2023per un anno
  4. 22 febbraio 2022 — 30 marzo 2022per un mese
  5. 12 marzo 2020 — 22 febbraio 2022per un anno
  6. 7 febbraio 2018 — 12 marzo 2020per 2 anni
  7. 27 febbraio 2016 — 7 febbraio 2018per un anno
  8. 6 gennaio 2016 — 27 febbraio 2016per un mese
  9. 20 dicembre 2013 — 6 gennaio 2016per 2 anni
  10. 9 febbraio 2012 — 20 dicembre 2013per un anno
  11. 31 luglio 2010 — 9 febbraio 2012per un anno
  12. 19 dicembre 2009 — 31 luglio 2010per 7 mesi
  13. 20 dicembre 2007 — 19 dicembre 2009per 2 anni
  14. 29 dicembre 2005 — 20 dicembre 2007per un anno
  15. 18 marzo 2004 — 29 dicembre 2005per un anno
  16. 1 gennaio 2003 — 18 marzo 2004per un anno
  17. 1 settembre 2002 — 1 gennaio 2003per 4 mesi
  18. 5 gennaio 2002 — 1 settembre 2002per 8 mesi
  19. 1 gennaio 2002 — 5 gennaio 2002per 4 giorni
  20. 19 gennaio 2000 — 1 gennaio 2002per un anno
  21. 24 gennaio 1998 — 19 gennaio 2000per un anno
  22. 5 gennaio 1996 — 24 gennaio 1998per 2 anni
  23. 1 dicembre 1993 — 5 gennaio 1996per 2 anni
  24. 5 gennaio 1992 — 1 dicembre 1993per un anno
  25. 15 dicembre 1989 — 5 gennaio 1992per 2 anni
  26. 9 dicembre 1987 — 15 dicembre 1989per 2 anni
  27. 6 gennaio 1981 — 9 dicembre 1987testo originarioper 7 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 2002 al 1 gennaio 2003.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 2001, n. 448 come modificata dalla L. 27 dicembre 2002, n.289

    La L. 28 dicembre 2001, n. 448 come modificata dalla L. 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto (con l'art. 27 comma 10) che "a decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;925~art1 · fonte del testo

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