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[1]In caso di mancata risposta alla chiamata d'imbarco, il marittimo iscritto al ruolo residente in localita' diversa da quella dove ha sede il competente Ufficio di collocamento della gente di mare, e' invitato a produrre documenti giustificativi. Se entro dieci giorni da tale invito i documenti non siano prodotti o, se prodotti, non siano riconosciuti validi, il predetto Ufficio di collocamento della gente di mare comunica al marittimo che egli e' soggetto alla precettazione per l'imbarco. Per il marittimo residente nella localita' dove ha sede il competente Ufficio di collocamento della gente di mare, la comunicazione della precettazione potra' essere effettuata prescindendo dal termine innanzi stabilito per la eventuale giustificazione.
[2]La precettazione comporta per il marittimo l'obbligo di imbarcare su navi mercantili alle condizioni stabilite per l'equipaggio delle navi stesse. Il marittimo soggetto alla precettazione ha l'obbligo di presentarsi immediatamente all' autorita' marittima designata quando riceve l'ordine di imbarco.
[3]Tali disposizioni si applicano anche ai marittimi che non hanno risposto alla chiamata d'imbarco, senza giustificato motivo, dal 1° marzo 1941-XIX, alla data di entrata in vigore della presente legge.
[4]Il marittimo precettato che non ottemperi all'ordine d'imbarco e' punito con l'arresto da un mese a due anni.
Testo in vigore dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
