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[1]L'iscritto al ruolo che, per ragioni di salute, si trovi in condizioni di non poter imbarcare, ha obbligo di darne comunicazione per i conseguenti accertamenti all'Ufficio di collocamento dal quale dipende.
[2]In tal caso l'assegno alimentare continua ad essere corrisposto al marittimo nella misura integrale per i primi 15 giorni, e per i 15 giorni successivi in ragione della meta'; dopodiche' l'assegno e' sospeso, ed e' nuovamente corrisposto dalla data della guarigione debitamente comprovata.
[3]L'esistenza di una delle condizioni che, a termini dell'art. 4 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, comportano la sospensione dell'assegno alimentare, deve essere comunicata dall'interessato all'Ufficio di collocamento di iscrizione, il giorno stesso in cui tale condizione si verifica.
Testo in vigore dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
