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Il requisito di navigazione prescritto dal primo comma dell'art. 3 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, non e' richiesto per i marittimi sbarcati dopo il 10 giugno 1937-XV, per richiamo alle armi.
Testo in vigore dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
