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[1]Ai fini dell'art. 2 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, la comunicazione al marittimo dell'avvenuta sua iscrizione al ruolo sia a domanda che d'ufficio, a, termini dell'art.1 della legge stessa, implica l'obbligo per il marittimo stesso di rispondere alla chiamata d'imbarco e di non rifiutare l'arruolamento.
[2]Nel caso che, successivamente all'iscrizione al ruolo, il marittimo trovi occupazione a terra, ferma restando nei suoi riguardi, a norma dell'art. 4 della legge predetta, la sospensione della corresponsione dell'assegno alimentare, permangono gli obblighi di cui al comma precedente.
[3]Gli obblighi stessi permangono anche se il marittimo sia occupato presso stabilimenti ausiliari o presso enti mobilitati civilmente o presso l'Unione nazionale per la protezione antiaerea. In tal caso il Ministero delle comunicazioni, direttamente o per il tramite dell'Ufficio di collocamento della gente di mare presso il quale il marittimo e' iscritto, dara' comunicazione, all'ente dal quale il marittimo dipende, della sua iscrizione al ruolo dei marittimi pronti per l'imbarco. In caso di chiamata o di precettazione per l'imbarco, a, termini dell'art. 9, l'ente predetto deve mettere il marittimo a disposizione dell'autorita' che effettua la chiamata o la precettazione.
[4]E' in facolta' del Ministro per le comunicazioni di esonerare temporaneamente dalla chiamata determinate categorie di marittimi iscritti al ruolo, che prestino servizio presso gli stabilimenti ed enti indicati al comma precedente, o di concedere proroghe, anche per singole persone, quando ne sia riconosciuta la necessita'.
Testo in vigore dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
