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[1]Il Ministro per le comunicazioni e' autorizzato, in relazione alla lettera b) dell'art. 6 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, ed all'art. 15 della presente legge, a corrispondere trimestralmente alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara acconti non superiori ai nove decimi della quota a carico dello Stato anticipata dalla Cassa stessa. I relativi pagamenti saranno effettuati in base agli stati di spesa da presentarsi dalla Cassa ed alla certificazione della Ragioneria centrale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) delle somme effettivamente erogate per gli assegni, escluse le spese di amministrazione, dalla gestione speciale istituita presso il Ministero predetto.
[2]Il pagamento a saldo verra' disposto al termine della gestione stessa in relazione alle risultanze del bilancio, della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara debitamente approvato ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, ed alla corrispondente certificazione dell'Ufficio di ragioneria di cui al precedente comma.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 7 maggio 1942-XX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL - GRANDI - RICCI
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
