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[1]L'ammontare massimo delle erogazioni mensili, previsto dall'art. 5 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, e' elevato da L. 3.600.000 a L. 7.200.000 a decorrere dalla data indicata all'art. Il contributo dello Stato stabilito dalla lettera b) dell'art. 6 della legge 11 aprile 1941-XIX n. 267, e' commisurato, per le erogazioni effettuate dalla data predetta, ai tre quarti della complessiva spesa sostenuta dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.
[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
