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Agli effetti degli articoli 7 e 13 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267, il Ministro per le comunicazioni ha la facolta' di disporre l'imbarco o il trasbordo di marittimi anche su navi non battenti bandiera italiana.
Testo in vigore dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
