Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le spese necessarie per il servizio di corresponsione degli assegni sono anticipate dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, e sono a totale carico degli armatori, che dovranno rimborsarle col contributo previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267.
Testo in vigore dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
