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[1]Dopo la cessazione dello stato di guerra e per la durata di cinque anni avranno la precedenza all'imbarco su navi mercantili i marittimi che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • a)abbiano riportato ferite in conseguenza della guerra, o abbiano conseguito ricompense al valore;
  • b)abbiano fatto parte dell'equipaggio di navi che hanno violato il blocco;
  • c)siano stati prigionieri di guerra o internati in campi di concentramento nemici o abbiano subito all'estero condanne per atti o fatti intesi a impedire che navi italiane fossero utilizzate dal nemico;
  • d)siano orfani di marittimi periti per cause di guerra;
  • e)abbiano almeno sei mesi di imbarco su Regie navi in armamento o di navigazione effettiva su navi mercantili, dal 10 giugno 1940-XVIII, alla cessazione dello stato di guerra.

[2]Saranno altresi' preferiti, per l'imbarco:

  • 1)i marittimi che abbiano prestato servizio militare durante la guerra;
  • 2)i marittimi iscritti al ruolo che abbiano adempiuto agli obblighi loro derivanti dalla iscrizione stessa.

[3]La graduazione delle precedenze sara' stabilita dal Ministro per le comunicazioni, in relazione anche alle precedenze stabilite dalle norme per il collocamento della gente di mare.

Testo in vigore dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-07;600~art11 · fonte del testo

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