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La pena prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente si applica anche ai marittimi che non ottemperino agli ordini del Ministro per le comunicazioni, a termini degli articoli 7 e 13 della legge 11 aprile 1941-XIX, n. 267.
Testo in vigore dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
