Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni integrative ed esecutive della presente legge, ed a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della legge stessa con quelle della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con le leggi successive che l'hanno modificata e con le altre disposizioni legislative attinenti alla materia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 dicembre 1931 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Rocco.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1932 al 22 dicembre 2008
