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Nei concorsi generali a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano riportato la votazione complessiva di 70 centesimi saranno conferiti in ordine di merito ai candidati che nei concorsi medesimi, pur avendo conseguito una votazione complessiva inferiore ai 70 centesimi, abbiano riportato una media di almeno 7 decimi dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6 decimi per ciascuna di essa.

Testo in vigore dal 3 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1228~art1 · fonte del testo

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