Art. 7 — Classificazione dei concimi organo-minerali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2006, n. 217.
Abrogato dal 5 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2006, n. 217.
Abrogato dal 5 luglio 2006
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2 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1984 al 5 luglio 2006. 342 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sono concimi organo-minerali i prodotti ottenuti per relazione o miscela di uno o piu' concimi organici con uno o piu' concimi minerali semplici oppure composti. La torba, pur non essendo compresa fra i concimi organici nell'allegato 1B, e' autorizzata quale matrice organica di concimi organo-minerali, a condizione che conferisca al prodotto risultante le caratteristiche specificate nell'allegato medesimo. La o le matrici organiche debbono essere dichiarate ed a tal fine ciascuna matrice deve concorrere a formare il prodotto in misura non inferiore al 5 per cento. Nel caso che il prodotto sia costituito da piu' matrici, queste debbono essere dichiarate in ordine decrescente rispetto alle quantita' di ognuna presenti nel concime. Le matrici presenti nel prodotto in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma non possono essere dichiarate. I concimi organo-minerali si distinguono in:
tolto: a) Concimi organo-minerali azotati. Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto organico, oltreche', sempre dichiarato in quantita', forma e solubilita', azoto derivante da uno o piu' concimi minerali semplici. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili di fosforo o di potassio.
tolto: b) Concimi organo-minerali NP. Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltreche', sempre dichiarati in quantita', forma e solubilita', azoto e fosforo derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NP. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili di potassio.
tolto: c) Concimi organo-minerali NK. Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto organico e, sempre dichiarati in quantita', forma e solubilita', potassio e azoto derivanti da concimi minerali semplici e/o da concimi NK. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili di fosforo.
tolto: d) Concimi organo-minerali NPK. Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivati da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltreche', sempre dichiarati in quantita', forma e solubilita', potassio e/o azoto e/o fosforo derivanti da concimi minerali semplici oppure da concimi minerali composti. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2006, N. 217
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1984-10-19;748~art7 · fonte del testo
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