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[1]Agli esami suddetti possono essere ammessi coloro che sono in possesso del titolo di studio e degli altri documenti indicati nel successivo art. 5, e che al primo giorno del mese in cui e' tenuta la sessione di esami hanno compiuto il 18° anno di eta' e non oltrepassato il 40°.
[2]Per gli aspiranti che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che hanno fatto parte dei reparti mobilitati in Africa Orientale durante le operazioni militari del periodo 3 ottobre 1935-XIII-5 maggio 1936-XIV, o che hanno prestato il servizio militare non isolato all'estero di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, il limite massimo di eta' di cui trattasi e' portato a 45 anni.
[3]Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, e' concessa una proroga di quattro anni al predetto limite.
[4]A tal uopo gli interessati devono produrre un certificato rilasciato dall'autorita' competente.
[5]Le proroghe di cui ai due alinea precedenti non sono cumulabili.
Testo in vigore dal 16 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
