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[1]Il certificato generale di radiotelefonista e' valido per il disimpegno del servizio radiotelefonico su navi dotate di impianti unicamente radiotelefonici, di potenza di onda portante in antenna compresa fra 50 e' 100 watt.
[2]Se la potenza degli impianti anzidetti e' inferiore a 50 watt, il servizio potra' essere affidato a un operatore fornito di certificato ristretto di radiotelefonista.
Testo in vigore dal 16 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
