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[1]Per Conseguire i certificati di cui all'art. 1, occorre sostenere e superare le prove di esame stabilite dagli articoli successivi.
[2]Per detti esami e' tenuta, a cura dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, una sessione ordinaria, nella seconda quindicina di settembre.
[3]L'Amministrazione stessa potra' anche indire delle sessioni straordinarie quando ne ravvisera' la necessita'.
[4]Gli esami si inizieranno con le prove scritte nelle sedi determinate di volta in volta dall'Amministrazione.
[5]Coloro che risulteranno idonei nelle prove scritte saranno chiamati a sostenere le prove pratiche ed orali in Roma.
Testo in vigore dal 16 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
