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[1]Per le prove telegrafiche di ricezione e trasmissione verranno assegnate ai candidati idonei, in base agli errori commessi nella ricezione e in base alla correttezza nella formazione dei caratteri e alla regolarita' nella distanza dei segnali della trasmissione, le qualifiche di ottimo, buono, sufficiente.
[2]Non saranno approvati quei candidati che avranno superato otto errori non corretti, e coloro la cui trasmissione risulti irregolare.
Testo in vigore dal 16 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
