Art. 6
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[1]Per le operazioni che, ai sensi del precedente articolo, sono ammesse al regolamento in base alle condizioni precedentemente vigenti, l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero continuera' ad esercitare le proprie attribuzioni per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, sempre che le operazioni stesse siano espletate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
[2]Trascorso tale termine tutte le residuali operazioni rientreranno nella gestione diretta dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e saranno regolate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1939 al 7 giugno 1956
